Società Sarda di Pedagogia

"Elisa Nivola"


Associazione delle Professioni Pedagogiche ed Educative della Sardegna

 

 


Statuto dell'Associazione

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 23 giugno 2002

 



Denominazione - Sede – Scopi

 

Art. 1

E’ costituita una libera Associazione tra professionalità pedagogiche denominata “Società  Sarda di Pedagogia” 1  con sede all’indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo, attualmente in Quartu Sant’Elena, via Mercadante n. 106. l’Associazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata “S.S.Pe.”.

 

Art. 2

La Società Sarda di Pedagogia è un’Associazione a tempo indeterminato, non ha fini di lucro ed ha  i seguenti scopi:

 

·         promuovere lo sviluppo e la tutela delle professioni pedagogiche ed educative;

 

·         promuovere e attuare attività di  studio, ricerca  e sperimentazione in ambito pedagogico ed educativo, con particolare riferimento alla realtà sarda e dedicando speciale attenzione alle prospettive di rinnovamento orientate al miglioramento della qualità della vita nell’esperienza personale e nella realtà socio – culturale.

 

Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone di:

 

·         promuovere e condurre attività di studio e ricerca, nonché  sperimentazioni  pedagogiche, educative, rieducative, sia autonomamente che mediante la collaborazione con enti pubblici e privati;

 

·         promuovere, organizzare e gestire iniziative editoriali ed in genere di sensibilizzazione ed informazione  (congressi, convegni, incontri di studio e seminari) sulle problematiche pedagogiche ed educative;

 

·         sollecitare gli organi istituzionali preposti ad elaborare adeguata legislazione volta a favorire:

1. una diversa cultura dell’agire educativo e sociale;

               2. la definizione delle figure professionali e le loro funzioni in ambito pedagogico ed educativo;

 

·         essere organo consultivo nei confronti di enti pubblici, organizzazioni sindacali, politiche, sociali e culturali, per quanto riguarda gli aspetti e le problematiche connesse alla promozione e allo sviluppo educativo dei singoli e delle comunità locali, nonché alla tutela e allo sviluppo delle professioni pedagogiche ed educative;

 

·         consolidare e riaffermare le identità professionali del pedagogista e dell’educatore laureato, e garantire loro ogni forma di tutela nei loro ambiti professionali, anche mediante la costituzione di un albo  professionale a carattere regionale;

 

·         operare per la promozione e l’attuazione diretta di una formazione ed aggiornamento specializzati delle professionalità pedagogiche ed educative;

 

·         promuovere e gestire, anche in collaborazione con l’Università, attività di approfondimento professionale per studenti e neo-laureati nel Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione;

 

·         promuovere e partecipare ad iniziative di collegamento e coordinamento con associazioni locali, nazionali ed internazionali aventi scopi sociali comuni;

 

·         federarsi con altre organizzazioni, anche diverse per scopo e Statuto, riguardanti la stessa professione.

 

Per il raggiungimento degli scopi su esposti e per la pratica realizzazione delle attività necessarie l’Associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nonché della collaborazione di enti pubblici e privati. L’Associazione potrà altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessaria alla realizzazione degli scopi sociali o attinente direttamente o indirettamente agli stessi. 

 

 

Soci - Modalità di ammissione


Art. 3

Per diventare Socio dell’Associazione, si deve essere in possesso di diploma di laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione, occorre produrre apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi a versare la quota sociale annuale ed accettare le norme statutarie dell’Associazione. L’iscrizione è effettiva all’atto del pagamento della quota associativa.

Possono altresì far parte dell’Associazione  i cittadini CEE, residenti nella regione Sardegna o comunque in essa impegnati professionalmente, i cui corsi di studio universitario siano riconosciuti equipollenti in forza delle direttive CEE o di altre norme che venissero in seguito emanate.

 

 

Art. 4

I Soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- SOCI FONDATORI, coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione;

- SOCI ONORARI, coloro che, riconoscendosi nei fini dell’Associazione, vengono designati dal Consiglio Direttivo, per essersi distinti per il particolare impegno culturale e scientifico, in campo professionale e nella ricerca pedagogica ed educativa.

- SOCI ORDINARI, i laureati in Pedagogia e / o Scienze dell’Educazione iscritti all’Albo Interno della Professione;

- SOCI ADERENTI, i laureandi e laureati in Pedagogia e / o Scienze dell’Educazione;

- SOCI  SOSTENITORI,  quanti intendano sostenere l’attività dell’Associazione con contributi economici e /o  culturali.

 

 

Art. 5

La qualità di Socio si perde :

a)   per decesso;

b)  per recesso, in seguito a lettera raccomandata inoltrata al Consiglio Direttivo tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso;

c)   per morosità, dopo un mese dal termine ultimo previsto per il pagamento della quota sociale annuale;

d)  per indegnità, quando non si osservino le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno,  o quando in qualunque modo si danneggi moralmente o materialmente l’Associazione.

 

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto, determinano l’esclusione  per indegnità.

 

 

Patrimonio ed esercizio sociale

 

 

Art. 6

Il patrimonio sociale è costituito:

a)   dalle quote sociali, da versarsi annualmente da ciascun Socio;

b)  da contributi pubblici o privati che per qualsiasi titolo pervengano all’Associazione;

c)   da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d)  da beni  mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

e)   da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

 

 

Art. 7

L’esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisore dei Conti, provvede alla redazione di un bilancio consuntivo e preventivo, che verrà sottoposto all’Assemblea dei Soci e da essa approvato.

 

 

Art. 8

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili  o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la  vita dell’Associazione stessa, salvo diverse disposizioni legislative.  

 

 

 

Organi Sociali

 

Art. 9   

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- la Giunta Esecutiva;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

- i Gruppi Territoriali.

 

Art. 10

L’Assemblea è composta da tutti i Soci non in mora per il versamento delle quote  annuali.

Ad essa compete:

a)   l’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Revisore dei Conti, del Collegio dei Probiviri.

b)  l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

c)   discutere e definire i programmi d’intervento dell’Associazione, per l’attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto, ed ogni altra questione di rilevante importanza per l’Associazione stessa.

 

 

Art. 11

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo  potrà altresì convocare l’Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L’Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino i 2 / 3 di quelli in regola col versamento della quota associativa annuale.

La convocazione dell’Assemblea, sarà fatta a mezzo avviso scritto o fonogramma da inviarsi  o comunicarsi, insieme all’elenco delle materie da trattare, a ciascun Socio  almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

Nella convocazione dovranno essere inoltre indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza sia di prima che di seconda convocazione.

 

 

Art. 12

L’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare:  in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza di quelli in regola col versamento delle quote associative annuali; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti all’adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,  sulle modifiche di Statuto e sull’approvazione di bilancio,  tanto in prima quanto in seconda convocazione , le deliberazioni devono essere prese  con voto favorevole di almeno 2 / 3 di tutti i Soci in regola col versamento delle quote annuali.

 

 

Art.  13

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti della quota associativa annuale. E’ facoltà di  ogni Socio farsi rappresentare per delega scritta. Ma nessun Socio può ricevere più di tre deleghe.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

 

 

Art. 14

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza da un Vicepresidente dallo stesso delegato.

 

 

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque  e non più di quindici  membri eletti fra i Soci Ordinari.

I Consiglieri durano in carica quattro  anni e sono  sempre rieleggibili.

I Consiglieri eleggono tra di loro un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere. La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza o impedimento da un  Vicepresidente  tutte le volte che lo riterranno utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera  da spedirsi  non meno di 5 giorni prima dell’adunanza o, nei casi di urgenza a mezzo fax  oppure fonogramma o telegramma, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 

 

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Ad esso è demandata l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Tra i Consiglieri sono distribuite le competenze relative alle iniziative della Associazione stessa: iniziative di cui il Consiglio garantisce lo svolgimento e di cui è responsabile di fronte all’Assemblea.

 

 

Art. 17

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente da lui delegato.

 

 

Art. 18

Il Segretario custodisce gli atti associativi, cura l’espletamento delle pratiche sociali, redige i verbali delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’Associazione.

 

Art. 19

 Il Tesoriere cura tutte le questioni amministrative e finanziarie dell’Associazione; tiene aggiornato l’elenco dei Soci e controlla che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, cura la gestione dei fondi e dei beni dell’Associazione.  Redige su indicazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisore dei Conti il bilancio consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione.

 

 

Art. 20

Il Consiglio Direttivo nomina una Giunta Esecutiva, formata da un numero di Consiglieri secondo necessità, oltre al Presidente del Consiglio Direttivo, con il compito di provvedere all’amministrazione dell’Associazione e all’attuazione delle delibere  approvate dal  Consiglio Direttivo.

Essa delibera  altresì su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. 

La Giunta Esecutiva assicura altresì la direzione quotidiana delle attività associative e mantiene un contatto permanente  con i Gruppi Territoriali, nonché tutte le interlocuzioni esterne.  

Essa provvede inoltre al funzionamento degli uffici e servizi dell’Associazione e ne coordina l’attività nei vari settori.

La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

 

 

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, eletti  fra i Soci Ordinari.

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono  rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

 

Art. 22

Il Collegio Revisore dei Conti ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

 

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci Ordinari nominati dall’Assemblea. Essi durano  in carica quattro anni e sono  rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

L’Associazione ed i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentali o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

 

 

Art. 24

Su richiesta di un significativo numero di Soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituito un Gruppo Territoriale.

Organi del Gruppo Territoriale sono l’Assemblea  Territoriale dei Soci ed il Consiglio Territoriale.

Il Consiglio Territoriale è costituito da tre Soci Ordinari nominati dall’Assemblea Territoriale dei Soci. Esso nomina nel proprio ambito il Delegato Territoriale, che farà parte di diritto del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Territoriale  durano  in carica tre anni e sono  rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

 

Art. 25

L’Assemblea dei Soci , approverà un Regolamento Interno dell’Associazione in cui si disciplinino più specificatamente le modalità e le forme di attività della stessa.

Tale Regolamento Interno sarà predisposto dal Consiglio Direttivo e non potrà in nessun modo essere in contrasto con il presente Statuto. 

 

 

Riconoscimento

 

Art. 26

L’Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con iscrizione al pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

 

Scioglimento

 

Art. 27

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione o ente che persegua finalità  analoga o simile, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

 

 

Art. 28

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si  applicano le norme dettate dal C.C. in materia di Associazioni.

 

 

 1. L' Assemblea Generale degli Associati con proprio Verbale del 16 marzo 2008 intitola l'Associazione alla Prof.ssa Elisa Nivola. Da tale data l'Associazione assume la seguente  denominazione: Società Sarda di Pedagogia "Elisa Nivola" - Associazione delle Professioni Pedagogiche ed Educative della Sardegna