LA RIFORMA MORATTI

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA LEGGE DELEGA

Lo scorso 18 febbraio la Camera ha approvato la «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale» riportiamo qui le parti principali della riforma.

L’Art. 1 esplica i principi generali ed i limiti della delega: « Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.»

Ci si muove – in buona sostanza – nell’ambiguità di fondo lasciata dall’art. 117 della Costituzione che sovrappone, sulla scuola, le competenze concorrenti di Stato e Regioni.

Il comma 3 dell’art. resuscita la telenovela del piano pluriennale di investimenti (i famosi 19.000 miliardi di vecchie lire che il Ministro non è mai riuscito a trovare). Ora entro novanta giorni dall’approvazione definitiva della legge dovrà riproporre il piano a sostegno del miglioramento delle strutture, della valorizzazione degli insegnanti, per il rimborso delle spese di aggiornamento, potenziamento dell’istruzione per gli adulti, dell’informatica ecc.

Dove il governo troverà i soldi resta un mistero grandioso visto che ad oggi non è riuscito, ad oltre 14 mesi dalla scadenza, neppure a trovare gli stanziamenti per coprire un modesto rinnovo contrattuale.

L’Art. 2 esprime i principi ed i criteri direttivi del nuovo sistema educativo di istruzione e formazione :

  a)  è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali

ed europee;

  b) sono promossi  il  conseguimento  di una  formazione  spirituale e morale, anche  ispirata ai princìpi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza  storica e di appartenenza  alla comunità  locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà

 europea;

   c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico ……..

            d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

            e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

            f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

 

I paragrafi successivi trattano dei contenuti generali relativi al secondo ciclo, l’ultimo comma esprime l’intenzione di affidare una quota dei piani di studio alle regioni.          

L’ art. 3 tratta della valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione. Si afferma che la valutazione periodica ed annuale degli alunni è affidata ai docenti. La lettura testuale farebbe capire che le possibili bocciature possano avvenire solo al termine dei periodi (bienni), ma uno degli ordini del giorno approvati specifica che ai docenti andrà lasciata anche la possibilità di non promuovere gli alunni in ciascun anno scolastico.

All’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione viene affidata la valutazione periodica del sistema scolastico e degli apprendimenti degli alunni nonché la predisposizione delle prove per gli esami finali sostenuti al termine di ciascun ciclo.

L’art. 4 concerne l’Istruzione e la formazione professionale.

L’art. 5 è piuttosto importante perché definisce i criteri per la formazione ed il reclutamento dei docenti: «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche».

Se fosse coerentemente attuato, ma ne dubitiamo, porterebbe alla realizzazione dell’unicità della funzione docente, ponendo fine alle discriminazioni stipendiali e di orario e di calendario di cui sono vittime i docenti della scuola primaria.

Si tratterà di corsi universitari a numero chiuso che cureranno la formazione dei docenti nonché un tirocinio presso le scuole con contratti di formazione-lavoro. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo delle attività di tirocinio, assume valore di abilitazione di stato per la scuola dell’infanzia o per quella primaria.

I docenti non abilitati, in possesso di specializzazione per l’handicap, vedranno abbreviarsi di un anno il corso di studi.

In questo articolo sono evidenziate volontà del Governo circa la carriera dei docenti che destano una grave preoccupazione: si parla di istituire presso gli atenei centri di «eccellenza», nonché corsi di formazione per docenti destinati ad attività di «supporto, tutorato e coordinamento» dell’attività educativa; evidente l’intenzione di disegnare una carriera ed una gerarchia all’interno del corpo docente.

L’art. 6 salvaguarda le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Art.7 concerne le disposizioni finali ed attuative ed inoltre stabilisce una gradualità nelle iscrizioni anticipate fino all’anno 2006, stabilendo che queste avvengano in forma sperimentale, e che per l’anno 2003/04 possano iscriversi gli alunni della scuola dell’infanzia ed elementare che compiano l’età di tre e rispettivamente 6 anni entro il 28 febbraio 2004.

                                                                                                                                                                          RDM