ASSOCIAZIONE DELLE
PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED
EDUCATIVE DELLA SARDEGNA
REGOLAMENTO NORMATIVO PER
L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE
DELLA SARDEGNA
Articolo
1
Istituzione dell’Albo delle Professioni
Pedagogiche della Sardegna
Il
presente regolamento istituisce le norme esecutive per la iscrizione all’Albo
delle Professioni Pedagogiche della Sardegna
da parte degli aderenti alla “Società Sarda di Pedagogia” aventi diritto ai sensi degli articoli 2, 3 e
4 dello Statuto di detta Associazione.
Articolo
2
L’iscrizione
all’albo per soli titoli o meriti specifici, previa domanda di ammissione con allegato
curriculum professionale di cui ai punti 1 e
2 del successivo articolo 8,
fatto salvo il disposto di cui all’articolo 6 del presente regolamento, è
consentita:
a)
ai professori
ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o
abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università italiane o in
strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale,
nonché ai ricercatori confermati e assistenti universitari di ruolo in
discipline pedagogiche;
b)
a coloro che
ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche o
private riconosciute con attività di servizio attinente alla pedagogia e
all’educazione, per il cui accesso sia richiesto diploma di laurea in pedagogia
o in scienze dell’educazione e che abbiano superato un pubblico concorso ovvero
che abbiano fruito delle disposizioni in materia di sanatoria;
c)
ai laureati in
pedagogia o in scienze dell’educazione o in possesso di altre lauree affini che
da almeno cinque anni svolgano effettivamente in maniera continuativa attività
di formazione, collaborazione o consulenza attinenti alle funzioni di
pedagogista o educatore in ambito
pubblico o privato.
Articolo
3
Sessione speciale di esame per titoli in sede di prima applicazione del
presente Regolamento
In sede di prima
applicazione del presente Regolamento normativo è tenuta una sessione speciale
di esami per titoli alla quale, previa domanda di ammissione e curriculum
professionale di cui ai punti 1 e 2 del
successivo articolo 8, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 6 , sono
ammessi:
a)
coloro che, in
possesso di diploma di laurea in pedagogia o scienze dell’educazione ricoprano
o abbiano ricoperto un posto presso un’istituzione pubblica per almeno tre anni
alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con la qualifica di
pedagogista o educatore, o che prestino o abbiano prestato attività che formano
l’oggetto delle professioni di pedagogista o educatore;
b)
coloro che, in
possesso di diploma di laurea in pedagogia o scienze dell’educazione, alla data
dell’entrata in vigore del presente regolamento, risultino iscritti ad Albo
Interno della professione di pedagogista istituito da Associazioni nazionali o regionali
rappresentative della categoria;
c)
coloro che siano in
possesso di particolari titoli accademici in pedagogia o scienze
dell’educazione, conseguiti presso istituzioni universitarie italiane o estere
e riconosciute con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, di particolare rilevanza scientifica sul piano
nazionale o internazionale;
d)
coloro che, in
possesso di diplomi di laurea diversi da quello di pedagogia e scienze
dell’educazione, documentino di aver svolto dopo la laurea, per almeno cinque
anni, attività che formano l’oggetto delle professioni di pedagogista o
educatore, compreso l’esercizio dell’attività di formatore
Articolo
4
Sessione ordinaria di esame per la iscrizione all’Albo delle Professioni
Pedagogiche della Sardegna
Ai
sensi del presente Regolamento è istituita la prova di esame ordinario per la
iscrizione all’Albo delle Professioni Pedagogiche della Sardegna consistente nella redazione in triplice copia di una tesina
relativa ad una specifica esperienza professionale, maturata nello svolgimento
della professione pedagogica, relativa alla ricerca educativa, formazione,
progettazione e consulenza, in ambito ambientale, giuridico,
penitenziario, scolastico, servizi
sociali, metodologico e didattico.
Articolo
5
La
prova ordinaria di esame si svolge con la esposizione da parte del candidato
dell’argomento trattato nella tesina di cui al precedente articolo 4, alla
presenza della Commissione esaminatrice. Il candidato avrà cura di depositarne
tre copie presso le sedi regionali o provinciali dell’associazione “Società
Sarda di Pedagogia”, secondo indicazioni del Consiglio Direttivo, almeno
quindici giorni prima della data fissata per
la discussione.
E’
facoltà del candidato, in riferimento al tema particolare che intende trattare
come argomento di tesina, prendere opportuni
contatti con uno dei membri della Commissione esaminatrice
specificamente competente. Tale
referente interno alla Commissione esaminatrice introduce preliminarmente la
esposizione del candidato. Le tesine
presentate e discusse saranno conservate agli atti presso l’archivio dell’
Associazione.
Articolo
6
Per
essere ammessi alla prova ordinaria di esame occorre:
a)
essere cittadino
italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato in cui esiste
trattamento di reciprocità;
b)
non avere riportato
condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l’interdizione
dalla professione;
c)
essere iscritti alla
“Società Sarda di Pedagogia” ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto dell’Associazione;
d)
essere in possesso di
laurea in scienze dell’educazione comprensiva dell’attestazione del tirocinio
professionale svolto.
e)
essere in possesso di
laurea in pedagogia e documentazione attestante lo svolgimento di attività di
tirocinio annuale od equivalenti esperienze lavorative nell’ambito della
professione pedagogica;
f)
essere residenti
in Sardegna o avere operato professionalmente in ambito
regionale per almeno cinque anni.
Articolo
7
La
Commissione esaminatrice, con delibera del Consiglio Direttivo, è così
composta:
-
il Presidente della
“Società Sarda di Pedagogia” o suo delegato componente del Consiglio Direttivo;
-
un Docente
universitario della Facoltà di Scienze della Formazione o suo delegato;
-
un Funzionario
regionale delegato dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
-
due Soci Ordinari con
comprovata esperienza nello svolgimento
della professione pedagogica.
Il
numero dei membri della Commissione esaminatrice non può in ogni caso essere
inferiore a tre componenti.
Articolo
8
Adempienze
e documentazione occorrente
Per
la richiesta di ammissione alla prova di esame ordinario occorre:
1.
Domanda indirizzata
al Presidente della “Società Sarda di
Pedagogia”;
2.
Curriculum
professionale secondo modello unico europeo ( allegato A );
3.
Autocertificazione
per i punti a) b) c) d) e) di cui all’articolo 6 del presente Regolamento;
4.
Versamento di Lit. 30.000
per diritti di Segreteria.
Articolo
9
Per
ogni altro punto non previsto nel presente Regolamento hanno competenza gli
organi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 15 dello Statuto della “Società Sarda
di Pedagogia” .