Società Sarda di Pedagogia
"Elisa
Nivola"
Associazione
delle Professioni Pedagogiche ed
Educative della Sardegna
Codice Deontologico del
Pedagogista
approvato dall’Assemblea dei Soci del 20.01.2002
1. Il Pedagogista nello svolgimento
della professione: funzioni e competenze
1.1. Il
presente codice deontologico è l’insieme dei principi e delle regole a cui è
tenuto il Pedagogista nell’esercizio della professione. Prescrive inoltre i
comportamenti più consoni per l’esercizio della professione stessa.
1.2. Il
Pedagogista, in "vacatio legis", è attualmente abilitato
all’esercizio della professione ottemperando ad un iter formativo e
professionale che induca:
a) maturità ed equilibrio per affrontare le complesse
problematiche connesse alla professione;
b) consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella
relazione d’aiuto;
c) aggiornamento scientifico e formazione permanente
documentate per mantenere un alto livello di competenza teorico-pratica;
d) supervisione sia
nel training di formazione che nell’attività professionale;
e) impegno nella
ricerca sul campo di intervento e nell’ambito didattico - scientifico.
1.3. Il
Pedagogista deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto
delle norme e degli obiettivi della professione.
1.4. Il
comportamento del Pedagogista deve essere consono alla dignità professionale.
In nessun caso il Pedagogista abuserà della sua posizione professionale.
2. Rapporto con l’utente
2.1. le
condizioni di religione, razza, origine etnica, sociale e
politica, il sesso, l’ età, lo stato di salute psico - fisica non devono
condizionare il rapporto professionale del Pedagogista verso l’utente.
2.2. Il
Pedagogista è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa
globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorarne la
qualità della vita. Deve prendere in considerazione la domanda di intervento
fata direttamente dall’utente (o da chi lo rappresenta).
2.3. Il
Pedagogista, nel prendersi “in carico l’utente” si impegna al esercitare al meglio
la sua competenza e favorisce il rapporto professionale solo finché è
necessario.
2.4. Il
rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e
doveri..
2.5. Il
Pedagogista, quando esistano condizioni obiettive, può avvalersi di altre
consulenze specialistiche, concordando modalità e contenuti con l’utente.
2.6. Il
percorso di aiuto è subordinato al libero consenso dell’utente o di chi lo
rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi,
mezzi e tecniche messi in atto dal Pedagogista.
2.7. Il
Pedagogista rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere
dell’utente anche se non condivisi.
2.8. Il
Pedagogista è tenuto al mantenimento del segreto professionale che si estende a
coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni
riservate.
2.9 La
rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali
e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale
rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
2.10. Il
Pedagogista deve avere cura del materiale relativo all’utente, salvaguardandolo
da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la
non riconoscibilità dell’utente. Per i video dovrà avere la firma dell’utente o
del suo legale rappresentante.
2.11. Il
Pedagogista potrà eventualmente fare visita al domicilio dell’utente solo su
sua richiesta e per motivi di lavoro.
2,12, Il
Pedagogista che, nell’esercizio della sua professione, venga a conoscenza di
situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve
contrastarle anche quando le persone appaiano consenzienti.
2.13.
L’intervento deve essere svolto nel pieno rispetto dell’utente, tenendo conto
del suo stato psicofisico senza valutazioni e menomazioni dei suoi diritti.
3. Rapporti con i colleghi ed altri
professionisti
3.1. Il
Pedagogista è tenuto ad una collaborazione leale e fiduciosa all’interno
dell’équipe, per realizzare una buona comunicazione interprofessionale.
3.2. Il
Pedagogista è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni
precise sulle metodologia applicata.
3.3. Il
Pedagogista deve risolvere i contrasti professionali con lealtà e correttezza; nel
caso di mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il
benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso i canali
appropriati.
3.4. Il
Pedagogista che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere
l’utente contro l’incompetenza di un collega deve essere aiutato
dall’associazione professionale.
3.5. Il
Pedagogista deve portare a conoscenza dei gruppi di lavoro ogni violazione
dell’etica professionale e difendere i colleghi da azioni ingiuste.
4. Rapporti con l’organizzazione di
lavoro
4.1. Il
Pedagogista deve organizzarsi per migliorare la politica e le procedure
dell’Ente in cui è inserito con un rapporto leale verso l’organizzazione usando
prioritariamente i canali appropriati e successivamente collaborare per
attivarne nuovi.
4.2. Il
Pedagogista deve tendere a sviluppare l’attività professionale a livelli
funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell’intervento.
5. Il contesto sociale
5.1. Il
Pedagogista deve portare il contributo della propria esperienza professionale
allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita.
5.2. Il
Pedagogista deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della
collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le
persone, con particolare attenzione agli svantaggiati.
5.3. Il
Pedagogista deve rendersi interprete e creare coscienza nei cittadini dei loro
problemi individuali e di gruppo favorendo il processo di accrescimento della
collettività.
Regolamento Disciplinare
approvato dall’Assemblea dei Soci del 20.01.2002
Art 1
Premessa
Il pedagogista
che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione
o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione ovvero di fatti
contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione ovvero di
fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 2
Competenza
La competenza
a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio Direttivo.
Il
procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Consiglio Direttivo stesso,
dei Direttivi Provinciali o del Collegio dei Probiviri.
Art. 3
Sanzioni
Le pene
disciplinari sono:
• a- l'avvertimento
che è dato con lettera dal Presidente dell'Associazione;
• b- la censura che
è una dichiarazione formale della mancanza commessa;
• c- la sospensione
per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno, salvo quanto
previsto appresso sub art. 5;
• d- la radiazione
Il
provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei
Probiviri e l'Interessato.
Art. 4
Radiazione
Comportano di
diritto la radiazione:
• a- la
dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• b- la condanna per
un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in
occasione dell'esercizio della professione;
• c- la condanna,
anche al di fuori dei casi previsti sub b- ad una pena detentiva superiore ai
due anni per reato non colposo;
• d- il ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario;
• e- l'assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
• f- l'assegnazione
ad una casa di cura e di custodia ex art 219 c.p..
Possono
comportare la radiazione:
• a- comportamenti
gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
• b- comportamenti
deontologicamente gravemente scorretti.
Alle sentenze
di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento
della pena.
Art. 5
Sospensione
Comportano di
diritto la sospensione:
• a- i casi di
sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla
legge;
• b- la
interdizione temporanea dai pubblici uffici;
• c- il
provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con
l'esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio
della professione.
In tali
ipotesi la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i
casi sub a) e b) e per l'ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a
discrezione del Consiglio Direttivo e salvo l'immediata revoca in ipotesi di
proscioglimento.
Possono
comportare la sospensione:
• a- la condanna ad
una pena inferiore ai due anni se per reati dolosi o superiore ai due anni se
per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
• b- la
sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
• c- l'ordinanza di
convalida del fermo o dell'arresto;
• d- il rinvio a giudizio
o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo
precedente.
• e- comportamenti
contrari agli interessi dell'Associazione;
• f- comportamenti
deontologicamente scorretti.
Qualora in
costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai
precedenti punti b) c) e d), il provvedimento verrà immediatamente revocato.
Alle sentenze
di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento
della pena.
Art. 6
Avvertimento - Censura
Possono
comportare un avvertimento o una censura:
• a- comportamenti
contrari agli interessi dell'Associazione,
• b- comportamenti
deontologicamente scorretti
la cui
rilevanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia di entità tale da non
importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Art. 7
Procedimento
Il Consiglio
Direttivo non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di
sanzione di diritto, senza che l'interessato sia stato preavvertito, con
l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie
ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale di fiducia
specificamente nominato per atto scritto..
Il Consiglio
Direttivo ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato che ha
diritto di partecipare alla loro audizione.
Art. 8
Ricusazione - Astensione
I componenti
del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati
per i motivi di cui all'art. 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.
Art. 9
Reiscrizione
Il
professionista radiato dall'Albo può esservi reiscritto trascorsi dal
provvedimento di radiazione:
• a- 3 anni in
ipotesi di radiazione non operante di diritto;
• b- 4 anni in ipotesi
di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta
la riabilitazione;
• c. il termine di
5 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l'esercizio
della professione ovvero commesso in occasione dell'esercizio della
professione.
Art. 10
Prescrizione
L'azione
disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione,
mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:
• a- 4 mesi per i
fatti che comportano l'avvertimento;
• b- 8 mesi per i
fatti che comportano la censura;
• c- due anni per i
fatti che comportano la sospensione.
I termini
decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono
portati a conoscenza del Consiglio Direttivo.